Famiglia

Collaboratrici, l’Inps sulla nuova maternità

Anche l'istituto di previdenza sociale ha riconosciuto la parità di trattamento in materia di maternità con le lavoratrici dipendenti per le collaboratrici.

di Benedetta Verrini

Importanti novità per le lavoratrici parasubordinate: dopo il decreto interministeriale di Welfare ed Economia che ha riconosciuto la parità di trattamento con le lavoratrici dipendenti in materia di indennità di maternità, anche l?Inps ha acceso il semaforo verde. Con la circolare n. 138, del 29 luglio, l?Istituto di previdenza ha indicato nel dettaglio le modalità di calcolo. Vita ne ha parlato con Ivan Guizzardi, presidente nazionale Alai-Associazione lavoratori atipici italiani, e con Luisa Santolini, presidente del Forum delle associazioni familiari. Un riconoscimento importante e atteso da molte famiglie, se si pensa che il lavoro atipico oggi coinvolge centinaia di migliaia di persone». Guizzardi commenta con favore le nuove norme sulla maternità, che coinvolgono una figura di lavoratore (il collaboratore coordinato e continuativo, il ?co.co.co.?), sempre più diffusa nel mercato del lavoro e nello stesso settore non profit. Dello stesso avviso Luisa Santolini: «è un passo avanti nel cammino culturale di riconoscimento del valore della maternità». Non a caso, fanno notare i due interlocutori, la nuova indennità è stata finalmente svincolata dall?evento del parto e legata alla maternità in quanto tale. Le principali novità introdotte dal decreto interministeriale, ora specificate anche dall?Inps, sono l?estensione del diritto all?indennità di maternità secondo il regime previsto dalle lavoratrici dipendenti; l?indennità in caso di adozione e affidamento (art. 2) e l?indennità di paternità (art. 3). Secondo la vecchia normativa, disciplinata da un decreto del ministero del Lavoro del 27 maggio 1998, la tutela della maternità per le iscritte alla gestione separata Inps era garantita da un ?assegno di parto?, corrisposto in un?unica soluzione e di importo variabile all?anzianità contributiva fatta valere nei 14 mesi precedenti all?evento del parto. Non erano contemplati benefici in caso di adozione o affidamento, né l?indennità di paternità (ora corrisposta in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre). Secondo le nuove disposizioni, l?indennità spetta per i 2 mesi antecedenti e i 3 mesi successivi alla nascita del bambino. Le aventi diritto sono le lavoratrici parasubordinate che nei 14 mesi precedenti il parto possono far valere almeno 3 mensilità contributive. La decorrenza dell?indennità, precisa l?Inps, si riferisce ai parti intervenuti dall?1 gennaio 1998, anche se i 2 mesi (o parte degli stessi) precedenti il parto si collocano nell?anno 1997. In caso di adozione o affidamento il beneficio spetta per i 3 mesi successivi all?effettivo ingresso nella famiglia del bambino (che non abbia superato i 6 anni d?età in caso di adozione nazionale; anche oltre questo limite, e comunque fino ai 18 anni, in caso di adozione internazionale). Per quanto riguarda la procedura di richiesta, l?Inps chiarisce che si trova in fase di collaudo una gestione automatizzata delle domande e il rilascio dei moduli è previsto per il prossimo ottobre a tutte le agenzie. «Per qualsiasi chiarimento, la nostra associazione ha un centinaio di strutture distribuite su tutto il territorio, e in questi giorni è stato mobilitato anche il patronato Inas» spiega Guizzardi. Per il presidente Alai, i prossimi obiettivi da sottoporre al governo nella tutela dei lavoratori atipici sono l?aumento delle prestazioni previdenziali e l?ampliamento degli aspetti mutualistici, oltre alla creazione di un fondo per la formazione. «Sul versante delle politiche di sostegno alla famiglia, invece, questa indennità rappresenta un primo passo, ma non deve fermarsi a questo» commenta Luisa Santolini. «Per rafforzare le coppie che desiderano avere figli è necessario inaugurare una politica fiscale favorevole; sostenere quelle soluzioni lavorative, come il part time, che meglio si conciliano con i tempi familiari; attivare un?efficiente politica dei servizi e delle strutture di accoglienza a livello locale». Principali novità: Decorrenza Le nuove disposizioni decorrono dall?1 gennaio 1998 Indennità di maternità Spetta per i 2 mesi prima e i 3 mesi dopo il parto Indennità di paternità Anche il padre collaboratore ha diritto all?indennità in caso di morte o grave infermità della madre Anche per adozione L?indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, a partire dall?ingresso del bambino in famiglia Procedure I moduli saranno disponibili nelle agenzie Inps dal prossimo ottobre Info: Inps Associazione Lavoratori Atipici ed Interinali Forum Associazione Familiari


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